
Qual è la corretta definizione di “lavoratore notturno”?
Qual è la corretta definizione di “lavoratore notturno”? Alcune definizioni sono contenute nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, a cominciare da quella di “periodo notturno”, ossia il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Per individuare le sette ore consecutive di lavoro si deve fare riferimento all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale: questo infatti può iniziare alle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure alle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).
Di conseguenza, il “lavoratore notturno” è:
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolge per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.
Questo limite minimo va riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.