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Preposto per la sicurezza: quando è necessario?

Quando è necessario in azienda avere la figura del preposto per la sicurezza dei lavoratori? Nei precedenti contenuti abbiamo approfondito il ruolo del preposto per la sicurezza e chi può ricoprirlo, oggi vediamo l’istanza avanzata dalla Camera di Commercio di Modena, pubblicata lo scorso 30 settembre. L’istanza riguarda i seguenti quesiti:

  • se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto, anche nei casi in cui ci siano soltanto due lavoratori ognuno adibito alla propria funzione
  • se in un’attività in appalto il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa che non si reca presso il cliente;
  • se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore debba essere individuato un preposto.

Nella risposta al quesito la Commissione ha ribadito per il primo e terzo quesito quanto già scritto un anno fa, ovvero che dalla normativa “sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia, e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione”.

A questo punto si ritiene che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come estrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale – laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente all’attività in questione, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di se stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Pertanto, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto, e l’individuazione di questa figura dev’essere effettuata tenendo in considerazione che il ruolo deve essere rivestito solo dal personale che può effettivamente adempiere alle funzioni e agli
obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi verificare se il responsabile della commessa non si reca fisicamente presso il luogo delle attività.

La Commissione evidenzia, infine, che è previsto che determinate attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto, ad esempio quelle che riguardano i ponteggi.