Un dipendente assente per infortunio o malattia causata da un terzo genera un danno concreto per l’azienda: retribuzione lorda pagata, contributi previdenziali, quota TFR maturata, ferie non godute, gratifica natalizia o premio produzione.
L’art. 2043 del Codice Civile riconosce al datore di lavoro il diritto di rivalersi sul responsabile del fatto illecito (o sulla sua assicurazione RC) per ottenere il rimborso integrale di questi costi, anche se l’infortunio è già stato liquidato al lavoratore.
Casi pratici frequenti:
- Tamponamento in itinere (strada casa-lavoro).
- Scivolone al supermercato per pavimentazione difettosa.
- Investimento pedonale o incidente extra-lavorativo.
- Sinistro durante consegne o trasferte.
La prescrizione è di 24 mesi dal fatto lesivo, indipendentemente dalla durata dell’assenza o dal rapporto di lavoro. Non serve che il dipendente lavori ancora in azienda: il diritto resta tuo come datore.
Procedura operativa:
- Documenti base: constatazione amichevole, verbale PS o CID, referto medico.
- Calcolo danno: retribuzione + oneri + TFR + ferie + voci differite.
- Richiesta stragiudiziale alla compagnia del terzo (success fee comune, no anticipo).
- Rendicontazione e pagamento.
Per enti pubblici diventa anche un dovere: non attivare la rivalsa espone a responsabilità per danno erariale.
Perché agire?
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