Dal 15 ottobre è ufficialmente aperta la finestra temporale per l’adeguamento dell’equipaggiamento invernale dei veicoli. Per le imprese e i datori di lavoro che mettono a disposizione dei propri dipendenti veicoli aziendali — in uso esclusivo, promiscuo o in pooling — la scadenza da fissare in agenda è quella del 15 novembre, data in cui scatta l’obbligo perentorio di circolare con pneumatici invernali montati o con mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve o calze omologate) a bordo lungo i tratti stradali e autostradali soggetti ad ordinanza.
Garantire la conformità dei mezzi non è soltanto un adempimento del Codice della Strada, ma un preciso dovere di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Quadro operativo: cosa prevede la normativa
RIGUARDA
L’obbligo di adeguamento stagionale riguarda:
- Datori di Lavoro e Titolari d’azienda che mettono a disposizione dei lavoratori veicoli di servizio (autovetture, veicoli commerciali leggeri, flotte operative);
- Fleet Manager e Responsabili della Gestione Mezzi;
- Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Lavoratori dipendenti e collaboratori che conducono veicoli aziendali per trasferte o mansioni itineranti.
QUANDO
- Dal 15 Ottobre 2026: Apertura della finestra di tolleranza normativa che consente il montaggio anticipato delle gomme invernali senza incorrere in sanzioni per indice di velocità ridotto.
- Dal 15 Novembre 2026 al 15 Aprile 2027: Periodo di vigenza tassativa dell’obbligo su tutte le strade ed autostrade interessate dalle ordinanze territoriali.
COSA FARE: le 5 azioni organizzative in azienda
Per gestire la transizione stagionale senza fermi macchina e tutelare l’organizzazione sotto il profilo sanzionatorio e punitivo, è necessario completare i seguenti passaggi:
- Censimento e pianificazione della flotta
Mappare tutti i veicoli di proprietà, in leasing o a lungo termine, verificando lo stato di usura dei pneumatici già in dotazione (battistrada minimo di legge 1,6 mm per le autovetture, sebbene per l’uso invernale sia raccomandato un residuo di almeno 4 mm) e prenotare le fermate presso le officine convenzionate. - Verifica delle dotazioni a bordo
Per i veicoli su cui non vengono montati pneumatici invernali (marcati 3PMSF e/o M+S), è obbligatorio verificare la presenza a bordo di catene da neve compatibili e omologate (UNI 11313 o CUNI) o dispositivi tessili equiparati, controllando che le dimensioni corrispondano esattamente alle misure degli pneumatici installati. - Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Ai sensi degli articoli 28 e 71 del D.Lgs. 81/2008, il veicolo di servizio è equiparato a un’attrezzatura di lavoro. La valutazione dei rischi deve considerare le condizioni climatiche avverse (ghiaccio, neve, nebbia), la tipologia di percorrenza e lo stato di manutenzione dei mezzi. - Informazione e istruzioni d’uso ai lavoratori
Consegnare ai dipendenti itineranti una linea guida formale o un’istruzione operativa sulla guida in condizioni invernali, sul controllo della pressione dei pneumatici e sulle modalità di primo montaggio dei dispositivi antisdrucciolevoli in caso di emergenza. - Verifica delle coperture assicurative
Accertarsi che i contratti di assicurazione non prevedano rivalse in caso di sinistro avvenuto su tratti soggetti ad ordinanza con veicoli privi di equipaggiamento idoneo.
Quali sono le sanzioni operative
In caso di circolazione su tratti soggetti ad ordinanza senza l’equipaggiamento prescritto:
- Sanzione amministrativa del Codice della Strada: da 87 a 344 euro nei centri abitati (Art. 7 C.d.S.) e da 173 a 694 euro fuori dai centri abitati e in autostrada (Art. 6 C.d.S.).
- Fermo del veicolo: Intimazione da parte degli organi di polizia a non proseguire il viaggio fino alla messa a norma del veicolo (Art. 192 C.d.S.). Il mancato rispetto dell’ordine comporta un’ulteriore sanzione pecuniaria e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
- Profili di responsabilità datoriale (D.Lgs. 81/2008): In caso di infortunio in itinere o di servizio riconducibile alla mancata manutenzione o all’assenza di dispositivi di sicurezza sull’attrezzatura/veicolo fornito, sussiste la responsabilità diretta del Datore di Lavoro ex Art. 71 per omessa fornitura di attrezzature idonee.
Punti di attenzione per l’organizzazione aziendale
Attendere i giorni immediatamente precedenti al 15 novembre espone l’azienda al rischio di saturazione delle officine gommiste, con conseguente fermo operativo dei mezzi di servizio o circolazione non conforme dei dipendenti. La sicurezza del personale viaggiante e la continuità aziendale dipendono da una programmazione tempestiva. Per approfondire ulteriori aspetti inerenti agli obblighi di sicurezza aziendale, consulta le nostre ultime notizie nella sezione news ed aggiornamenti.
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